Art. 32. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati: gli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ed il quarto comma dell'art. 30 del decreto del presidente della giunta provinciale di data 28 gennaio 1974, n. 7; il decreto del presidente della giunta provinciale di data 8 luglio 1976, n. 35; il decreto del presidente della giunta provinciale di data 1 luglio 1980, n. 19.