Art. 32.
                         Abrogazione di norme
 
   1. Sono abrogati:
    gli  articoli  7,  31,  32,  33,  34,  35,  36 ed il quarto comma
dell'art. 30 del decreto del presidente della giunta  provinciale  di
data 28 gennaio 1974, n. 7;
    il  decreto  del  presidente  della  giunta provinciale di data 8
luglio 1976, n. 35;
    il  decreto  del  presidente  della giunta provinciale di data 1
luglio 1980, n. 19.