Art. 4.
                        Consegnatari di fatto
 
   1.  Le  persone  addette ad uffici provinciali, anche se non fanno
parte  dell'organico  provinciale,  sono  tenute  all'osservanza  del
presente  regolamento  quando  vengono  affidati  loro beni mobili di
proprieta' della provincia.
   2.  Del  pari  si  applicano  le  norme del presente regolamento a
persone che hanno  in  dotazione  beni  mobili  di  proprieta'  della
provincia a qualunque titolo.