Art. 4. Consegnatari di fatto 1. Le persone addette ad uffici provinciali, anche se non fanno parte dell'organico provinciale, sono tenute all'osservanza del presente regolamento quando vengono affidati loro beni mobili di proprieta' della provincia. 2. Del pari si applicano le norme del presente regolamento a persone che hanno in dotazione beni mobili di proprieta' della provincia a qualunque titolo.