Art. 5.
                           Conto giudiziale
 
   1.  I  consegnatari  di  cui  ai  precedenti articoli 3 e 4 devono
rendere ogni anno alla Corte dei conti, tramite l'ufficio patrimonio,
il conto giudiziale.
   2.  Non  devono  rendere  il  conto giudiziale coloro che hanno in
consegna beni mobili d'ufficio per solo debito di vigilanza.
   3.  Nel  conto  giudiziale i consegnatari si danno debito dei beni
mobili avuti in consegna non  solo  secondo  la  specie,  qualita'  e
categoria  di  ciascuno,  ma anche secondo il valore risultante dagli
inventari. In caso di  deficienza  o  di  mancata  giustificazione  i
consegnatari  sono responsabili degli oggetti in natura, o del prezzo
corrente dei medesimi.