Art. 5. Conto giudiziale 1. I consegnatari di cui ai precedenti articoli 3 e 4 devono rendere ogni anno alla Corte dei conti, tramite l'ufficio patrimonio, il conto giudiziale. 2. Non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni mobili d'ufficio per solo debito di vigilanza. 3. Nel conto giudiziale i consegnatari si danno debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualita' e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione i consegnatari sono responsabili degli oggetti in natura, o del prezzo corrente dei medesimi.