Art. 6.
                           Subconsegnatari
 
   1. Sono subconsegnatari tutte le persone cui il consegnatario, per
ragioni di servizio, affida beni mobili di cui  e'  responsabile.  La
consegna  viene  effettuata  mediante  registrazione  dei  beni sulla
scheda "elenco dei beni mobili" (mod. IV/9) per  i  beni  costituenti
l'arredo  di  ogni singolo locale, e mediante verbale di consegna nel
caso  di  automezzi,  armi,  apparecchiature,  strumenti,   materiale
didattico, audiovisivo, tecnico e scientifico.
   2.  La scheda mod. IV/9 viene compilata in duplice copia e firmata
dalla persona che ha in dotazione i beni: una copia viene esposta nel
locale  ove  i  beni  si  trovano, l'altra copia viene trattenuta dal
consegnatario quale ricevuta e raccolta in apposito schedario. Quando
un   bene   viene   trasferito  in  altro  locale,  ovvero  scaricato
dall'inventario,   il   consegnatario   appone   la   propria   firma
nell'apposita colonna. La scheda deve essere tenuta sempre aggiornata
sia per gli aumenti che per le diminuzioni.
   3. Nei verbali di cui al primo comma vengono riportati i beni dati
in consegna indicando, per ciascun bene, il numero  d'identificazione
e  la  descrizione.  Per  i  beni  di  facile  consumo  si  indica la
descrizione  ed  il  numero  progressivo  con  il  quale  detti  beni
risultano  iscritti  nel  registro  dei  beni  di  facile  consumo. I
verbali,  redatti  in  duplice  esemplare  vengono  sottoscritti  dal
consegnatario   e   dalla  persona  interessata  che  risponde  della
conservazione del materiale affidatole.
   4.  In caso di trasferimento o cessazione dal servizio, le persone
cui sono stati affidati beni mobili ai sensi del  presente  articolo,
hanno l'obbligo di effettuare la riconsegna del materiale affidatole.