Art. 6. Subconsegnatari 1. Sono subconsegnatari tutte le persone cui il consegnatario, per ragioni di servizio, affida beni mobili di cui e' responsabile. La consegna viene effettuata mediante registrazione dei beni sulla scheda "elenco dei beni mobili" (mod. IV/9) per i beni costituenti l'arredo di ogni singolo locale, e mediante verbale di consegna nel caso di automezzi, armi, apparecchiature, strumenti, materiale didattico, audiovisivo, tecnico e scientifico. 2. La scheda mod. IV/9 viene compilata in duplice copia e firmata dalla persona che ha in dotazione i beni: una copia viene esposta nel locale ove i beni si trovano, l'altra copia viene trattenuta dal consegnatario quale ricevuta e raccolta in apposito schedario. Quando un bene viene trasferito in altro locale, ovvero scaricato dall'inventario, il consegnatario appone la propria firma nell'apposita colonna. La scheda deve essere tenuta sempre aggiornata sia per gli aumenti che per le diminuzioni. 3. Nei verbali di cui al primo comma vengono riportati i beni dati in consegna indicando, per ciascun bene, il numero d'identificazione e la descrizione. Per i beni di facile consumo si indica la descrizione ed il numero progressivo con il quale detti beni risultano iscritti nel registro dei beni di facile consumo. I verbali, redatti in duplice esemplare vengono sottoscritti dal consegnatario e dalla persona interessata che risponde della conservazione del materiale affidatole. 4. In caso di trasferimento o cessazione dal servizio, le persone cui sono stati affidati beni mobili ai sensi del presente articolo, hanno l'obbligo di effettuare la riconsegna del materiale affidatole.