Art. 7.
                              Inventari
 
   1.  Sono  soggetti  ad  essere inventariati tutti i beni mobili di
proprieta' della provincia, compresi i diritti  e  le  azioni  che  a
norma  del  codice  civile  sono  considerati  come  beni  mobili, ad
eccezione degli oggetti fragili o  di  tenue  valore  o  di  precaria
esistenza  o comunque destinati al consumo, di cui al successivo art.
13.
   2.   Gli   inventari   (mod.   AI/1),  redatti  dal  servizio  per
l'amministrazione dei beni mobili, riportano la situazione aggiornata
dei  beni  in  carico  a  ciascun  consegnatario.  Ogni  bene  mobile
registrato in inventario viene descritto con i seguenti dati:
     a) numero d'identificazione ed ubicazione;
     b) codice descrizione;
     c) descrizione;
     d) valore.
   3.  I  titoli  di credito (azioni, obbl. ecc.) di proprieta' della
provincia sono amministrati tramite il tesoriere provinciale.
   4.  La  revisione degli inventari dei beni mobili viene effettuata
dal consegnatario ogni tre anni  e  in  ogni  caso  in  occasione  di
passaggi  di  consegna  fra  consegnatario  cessante  e consegnatario
subentrante.