Art. 7. Inventari 1. Sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili di proprieta' della provincia, compresi i diritti e le azioni che a norma del codice civile sono considerati come beni mobili, ad eccezione degli oggetti fragili o di tenue valore o di precaria esistenza o comunque destinati al consumo, di cui al successivo art. 13. 2. Gli inventari (mod. AI/1), redatti dal servizio per l'amministrazione dei beni mobili, riportano la situazione aggiornata dei beni in carico a ciascun consegnatario. Ogni bene mobile registrato in inventario viene descritto con i seguenti dati: a) numero d'identificazione ed ubicazione; b) codice descrizione; c) descrizione; d) valore. 3. I titoli di credito (azioni, obbl. ecc.) di proprieta' della provincia sono amministrati tramite il tesoriere provinciale. 4. La revisione degli inventari dei beni mobili viene effettuata dal consegnatario ogni tre anni e in ogni caso in occasione di passaggi di consegna fra consegnatario cessante e consegnatario subentrante.