Art. 8. Classificazione dei beni 1. Tutti i beni mobili inclusi nell'inventario generale sono distinti nelle seguenti categorie: Categoria I - mobili, arredi, macchine per scrivere, calcolatrici, utensili d'ufficio, suppellettili ed arredi domestici; Categoria II - biblioteche (libri, collezioni di leggi, regolamenti, decreti, ecc.); Categoria III - macchine, vetture, autocarri, trattori, macchinario agricolo, moto, strumenti, oggetti di uso particolare, attrezzature edili, materiale didattico di qualsiasi natura; Categoria IV - armi (compresi accessori); Categoria V - bestiame; Categoria VI - musei e collezioni; Categoria VII - beni di carattere artistico e storico (quadri, stampe, sculture, ecc.). 2. La classificazione di ciascun bene mobile in una delle categorie di cui al comma precedente avviene mediante l'attribuzione di un codice descrizione. L'elenco dei codici descrizione viene predisposto ed aggiornato a cura del servizio per l'amministrazione dei beni mobili. 3. Per ciascuna categoria di beni mobili e' da compilarsi un distinto inventario e tenersi una distinta contabilita'.