Art. 8.
                       Classificazione dei beni
 
   1.  Tutti  i  beni  mobili  inclusi  nell'inventario generale sono
distinti nelle seguenti categorie:
    Categoria   I   -   mobili,   arredi,   macchine   per  scrivere,
calcolatrici, utensili d'ufficio, suppellettili ed arredi domestici;
    Categoria   II   -   biblioteche  (libri,  collezioni  di  leggi,
regolamenti, decreti, ecc.);
    Categoria   III   -   macchine,   vetture,  autocarri,  trattori,
macchinario agricolo, moto, strumenti, oggetti  di  uso  particolare,
attrezzature edili, materiale didattico di qualsiasi natura;
    Categoria IV - armi (compresi accessori);
    Categoria V - bestiame;
    Categoria VI - musei e collezioni;
    Categoria  VII  -  beni di carattere artistico e storico (quadri,
stampe, sculture, ecc.).
   2.  La  classificazione  di  ciascun  bene  mobile  in  una  delle
categorie di cui al comma precedente avviene mediante  l'attribuzione
di  un  codice  descrizione.  L'elenco  dei  codici descrizione viene
predisposto ed aggiornato a cura del servizio  per  l'amministrazione
dei beni mobili.
   3.  Per  ciascuna  categoria  di  beni  mobili e' da compilarsi un
distinto inventario e tenersi una distinta contabilita'.