Art. 9. Buoni di carico 1. Per qualunque variazione di beni mobili in aumento deve essere emesso un buono di carico. 2. L'ufficio che deve ordinare il pagamento riferentesi all'acquisto di beni mobili, trasmette al servizio per l'amministrazione dei beni mobili la relativa fattura o altro documento equivalente comprovante l'acquisto dei beni con l'indicazione dell'ufficio cui i beni vengono consegnati utilizzando l'apposita lettera di trasmissione (mod. IR/23). 3. Nel mod. IR/23 devono essere riportati i seguenti dati: a) provenienza: acquisto, donazione o altra; b) numero dell'inventario nel quale i beni devono essere assunti in carico; c) numero o data della delibera o decreto con il quale l'acquisto e' stato autorizzato; d) numero e data della fattura; e) annotazioni: ubicazione dei beni nonche' nome della persona cui i beni vengono consegnati; f) importo globale dei beni da inventariare (onnicomprensivo); g) numero di riferimento corrispondente alle voci da inventariare indicate in fattura; h) quantita'; i) codice descrizione; j) numero di capitolo di bilancio ed esercizio; k) descrizione integrativa del bene, n. matricola, n. targa, telaio, ecc.; l) valore di acquisto o di stima. 4. Le fatture devono essere firmate dal consegnatario per conferma dell'avvenuta fornitura dei beni indicati. 5. Sulle fatture i beni devono essere riportati singolarmente con il relativo importo. 6. Il servizio per l'amministrazione dei beni mobili dichiara in calce alle fatture, mediante apposita stampigliatura, l'assunzione in carico d'inventario. 7. Le fatture vengono successivamente restituite agli uffici competenti. 8. Il servizio per l'amministrazione dei beni mobili in base ai dati contenuti nel mod. IR/23 provvede successivamente ad emettere i buoni di carico (mod. UES/24) che vengono trasmessi al consegnatario. 9. Ogni buono, rilasciato con numero progressivo per ogni esercizio finanziario, si compone di tre parti: la parte I viene trattenuta dal consegnatario; la parte II viene restituita al servizio per l'amministrazione dei beni mobili dopo che il consegnatario avra' dichiarato di aver preso in carico i beni elencati nel buono; la parte III rimane al servizio per l'amministrazione dei beni mobili per essere conservata nel proprio archivio. 10. Il consegnatario per nessuna ragione puo' correggere i buoni di carico. 11. Eventuali errori devono essere comunicati per iscritto al servizio per l'amministrazione dei beni mobili che provvedera' alle opportune rettifiche. 12. Assunto in carico il bene mobile, il consegnatario deve provvedere a far applicare su di esso il numero di identificazione. Tale numero non potra' essere cambiato o sostituito. 13. I consegnatari sono tenuti a presentare al servizio per l'amministrazione dei beni mobili proposte di assunzione in carico (modello IR/23) anche per i beni mobili ricevuti in donazione nonche' per quelli realizzati in economia in laboratori, scuole e/o officine della provincia. 14. Nella proposta di assunzione in carico, oltre alla descrizione degli oggetti da inventariare, deve essere indicato il valore approssimativo o di stima per ogni singolo bene.