Art. 9.
                           Buoni di carico
 
   1.  Per qualunque variazione di beni mobili in aumento deve essere
emesso un buono di carico.
   2.   L'ufficio   che   deve   ordinare  il  pagamento  riferentesi
all'acquisto   di   beni   mobili,   trasmette   al   servizio    per
l'amministrazione  dei  beni  mobili  la  relativa  fattura  o  altro
documento   equivalente   comprovante   l'acquisto   dei   beni   con
l'indicazione  dell'ufficio cui i beni vengono consegnati utilizzando
l'apposita lettera di trasmissione (mod. IR/23).
   3. Nel mod. IR/23 devono essere riportati i seguenti dati:
     a) provenienza: acquisto, donazione o altra;
     b) numero dell'inventario nel quale i beni devono essere assunti
in carico;
     c)  numero  o  data  della  delibera  o  decreto  con  il  quale
l'acquisto e' stato autorizzato;
     d) numero e data della fattura;
     e)  annotazioni:  ubicazione dei beni nonche' nome della persona
cui i beni vengono consegnati;
     f) importo globale dei beni da inventariare (onnicomprensivo);
     g)   numero   di   riferimento   corrispondente   alle  voci  da
inventariare indicate in fattura;
     h) quantita';
     i) codice descrizione;
     j) numero di capitolo di bilancio ed esercizio;
     k)  descrizione  integrativa  del  bene, n. matricola, n. targa,
telaio, ecc.;
     l) valore di acquisto o di stima.
   4. Le fatture devono essere firmate dal consegnatario per conferma
dell'avvenuta fornitura dei beni indicati.
   5.  Sulle fatture i beni devono essere riportati singolarmente con
il relativo importo.
   6.  Il  servizio per l'amministrazione dei beni mobili dichiara in
calce alle fatture, mediante apposita stampigliatura, l'assunzione in
carico d'inventario.
   7.  Le  fatture  vengono  successivamente  restituite  agli uffici
competenti.
   8.  Il  servizio  per l'amministrazione dei beni mobili in base ai
dati contenuti nel mod. IR/23 provvede successivamente ad emettere  i
buoni di carico (mod. UES/24) che vengono trasmessi al consegnatario.
   9.   Ogni  buono,  rilasciato  con  numero  progressivo  per  ogni
esercizio finanziario, si compone di tre parti:
    la parte I viene trattenuta dal consegnatario;
    la  parte  II  viene restituita al servizio per l'amministrazione
dei beni mobili dopo che il consegnatario avra'  dichiarato  di  aver
preso in carico i beni elencati nel buono;
    la  parte  III  rimane al servizio per l'amministrazione dei beni
mobili per essere conservata nel proprio archivio.
   10.  Il  consegnatario per nessuna ragione puo' correggere i buoni
di carico.
   11.  Eventuali  errori  devono  essere  comunicati per iscritto al
servizio per l'amministrazione dei beni mobili che  provvedera'  alle
opportune rettifiche.
   12.  Assunto  in  carico  il  bene  mobile,  il consegnatario deve
provvedere a far applicare su di esso il numero  di  identificazione.
Tale numero non potra' essere cambiato o sostituito.
   13.  I  consegnatari  sono  tenuti  a  presentare  al servizio per
l'amministrazione dei beni mobili proposte di  assunzione  in  carico
(modello IR/23) anche per i beni mobili ricevuti in donazione nonche'
per quelli realizzati in economia in laboratori, scuole e/o  officine
della provincia.
   14. Nella proposta di assunzione in carico, oltre alla descrizione
degli  oggetti  da  inventariare,  deve  essere  indicato  il  valore
approssimativo o di stima per ogni singolo bene.