(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 69
                        del 27 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  le  finalita' di cui al titolo IV della legge regionale 8
aprile 1986, n. 16, limitatamente  alle  operazioni  finanziarie  non
superiori  a  L.  25.000.000  e  comunque  a  quelle  destinate  alla
formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il  costo
a  carico  delle  imprese  artigiane e' pari o equivalente all'80 per
cento del tasso di riferimento stabilito con decreto ministeriale per
il  calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla
Cassa per il credito alle imprese  artigiane  ai  sensi  dell'art.  1
della legge 7 agosto 1971, n. 685.