(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 69 del 27 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' di cui al titolo IV della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16, limitatamente alle operazioni finanziarie non superiori a L. 25.000.000 e comunque a quelle destinate alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il costo a carico delle imprese artigiane e' pari o equivalente all'80 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto ministeriale per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.