Art. 2.
 
   1.  La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche
alle operazioni finanziarie, che, alla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente legge, siano state ammesse a contributo ma non ancora
stipulate dagli istituti  o  aziende  di  credito  e  dalle  societa'
finanziarie  oppure  siano  state  stipulate  ma non ancora ammesse a
contributo.