(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 69
                        del 27 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  fondi  di  cui  alle  leggi  6  dicembre 1971, n. 1044 e 29
novembre 1977, n. 891, in materia di asili nido affluiscono nel fondo
costituito  ai  sensi  dell'art. 15 della legge regionale 15 dicembre
1982, n. 55, cap. 61402.
   2.   Con   il   programma  triennale  socio-assistenziale  vengono
determinati i parametri per il riparto del fondo tra gli  asili  nido
pubblici  e privati, lo stanziamento annuo necessario alla gestione e
l'entita'   delle   risorse   da    destinate    alla    costruzione,
ristrutturazione di asili nido di cui al cap. 61203.