(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 69 del 27 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I fondi di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili nido affluiscono nel fondo costituito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, cap. 61402. 2. Con il programma triennale socio-assistenziale vengono determinati i parametri per il riparto del fondo tra gli asili nido pubblici e privati, lo stanziamento annuo necessario alla gestione e l'entita' delle risorse da destinate alla costruzione, ristrutturazione di asili nido di cui al cap. 61203.