Art. 2. In via sperimentale, per il triennio 1987-1989, la Regione eroga contributi per progetti, predisposti dall'agenzia regionale per l'impiego ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego, su richiesta dei comuni e loro consorzi, per l'inserimento lavorativo di giovani a rischio, di eta' compresa tra i 15 ed i 20 anni. Sono da considerare a rischio di emarginazione i giovani in difficolta' per problemi socio-familiari, esclusi dal normale circuito scolastico, o tossicodipendenti nonche' i giovani ricadenti nell'area penale. Le attivita' di formazione-lavoro sono affidate direttamente alle aziende individuate dai progetti. La Regione eroga contributi per: a) il rimborso degli oneri e gli incentivi alle aziende per l'attivita' formativa rapportati ad unita' concesse; b) gli incentivi alle aziende che assumano a tempo indeterminato i giovani formati al termine del periodo di formazione-lavoro; c) l'assegno di frequenza e le spese di trasporto o residenzialita' agli allievi; d) le spese per il sostegno a forme associative tra le imprese che partecipano al progetto; e) l'allestimento di botteghe artigiane di transizione affidate ad artigiani singoli per il recupero e la conservazione di produzioni artigianali artistiche e/o tipiche locali in via di estinzione, sempre che partecipino alla realizzazione dei contratti di formazione/lavoro. Sono altresi' ammesse a contributi regionali le spese per l'attivita' formativa che non potra' avere durata superiore alle 24 mensilita'. E' fatto divieto di ricorrere per gli scopi del presente programma sperimentale ad aziende che nell'ultimo quinquennio abbiano ridotto il proprio organico e/o abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni e che non abbiano almento tre addetti.