Art. 2.
 
   In  via  sperimentale, per il triennio 1987-1989, la Regione eroga
contributi  per  progetti,  predisposti  dall'agenzia  regionale  per
l'impiego  ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego, su
richiesta dei comuni e loro consorzi, per l'inserimento lavorativo di
giovani a rischio, di eta' compresa tra i 15 ed i 20 anni.
   Sono  da  considerare  a  rischio  di  emarginazione  i giovani in
difficolta'  per  problemi  socio-familiari,  esclusi   dal   normale
circuito  scolastico, o tossicodipendenti nonche' i giovani ricadenti
nell'area penale.
   Le  attivita' di formazione-lavoro sono affidate direttamente alle
aziende individuate dai progetti.
   La Regione eroga contributi per:
     a)  il  rimborso  degli  oneri  e gli incentivi alle aziende per
l'attivita' formativa rapportati ad unita' concesse;
     b) gli incentivi alle aziende che assumano a tempo indeterminato
i giovani formati al termine del periodo di formazione-lavoro;
     c)   l'assegno   di   frequenza   e  le  spese  di  trasporto  o
residenzialita' agli allievi;
     d)  le  spese per il sostegno a forme associative tra le imprese
che partecipano al progetto;
     e)  l'allestimento di botteghe artigiane di transizione affidate
ad artigiani singoli per il recupero e la conservazione di produzioni
artigianali  artistiche  e/o  tipiche  locali  in  via di estinzione,
sempre  che  partecipino  alla   realizzazione   dei   contratti   di
formazione/lavoro.
   Sono   altresi'  ammesse  a  contributi  regionali  le  spese  per
l'attivita' formativa che non potra' avere durata superiore  alle  24
mensilita'.
   E' fatto divieto di ricorrere per gli scopi del presente programma
sperimentale ad aziende che nell'ultimo quinquennio  abbiano  ridotto
il proprio organico e/o abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione
guadagni e che non abbiano almento tre addetti.