Art. 7. Per le quote non gravabili sugli ordinari interventi regionali in base alla legislazione vigente in materia di formazione professionale, sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 1987, 1988 e 1989 appositi capitoli di spesa, denominati: "Provvidenze per la promozione di politiche per la gioventu' a rischio" e fondi ai comuni di Napoli e Benevento per l'attuazione del progetto "Nisida" e del progetto "Villaggio dell'artigianato di Benevento". Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1987 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli, di nuova istituzione, dello stato di previsione per l'anno finanziario 1987: cap. 1531 "Provvidenze per la promozione di politiche per la gioventu' a rischio" con lo stanziamento di L. 150.000.000 mediante prelievo della detta somma dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo; cap. 1919- bis "Fondi ai comuni di Napoli e Benevento per l'attuazione del progetto "Nisida" e del progetto "Villaggio dell'artigianato di Benevento" con lo stanziamento di L. 100.000.000 mediante prelievo di detta somma dallo stanziamento di cui al cap. 301 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo. Agli oneri per gli anni 1988 e 1989 si fara' fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, i cui stanziamenti saranno determinati con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Napoli, addi' 21 novembre 1987 FANTINI