Art. 7.
 
   Per  le quote non gravabili sugli ordinari interventi regionali in
base   alla   legislazione   vigente   in   materia   di   formazione
professionale,  sono  istituiti  nel  bilancio  di  previsione  della
Regione per gli anni 1987, 1988 e 1989 appositi  capitoli  di  spesa,
denominati:  "Provvidenze  per  la  promozione  di  politiche  per la
gioventu' a rischio" e fondi ai comuni  di  Napoli  e  Benevento  per
l'attuazione   del   progetto  "Nisida"  e  del  progetto  "Villaggio
dell'artigianato di Benevento".
   Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge per il
1987 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di
cassa,  di  cui  ai  capitoli,  di  nuova istituzione, dello stato di
previsione per l'anno finanziario 1987:
    cap.  1531  "Provvidenze  per  la  promozione di politiche per la
gioventu' a rischio" con lo stanziamento di L.  150.000.000  mediante
prelievo  della  detta  somma  dallo  stanziamento di cui al cap. 300
dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo;
    cap.  1919-  bis  "Fondi  ai  comuni  di  Napoli  e Benevento per
l'attuazione  del  progetto  "Nisida"  e  del   progetto   "Villaggio
dell'artigianato  di Benevento" con lo stanziamento di L. 100.000.000
mediante prelievo di detta somma dallo stanziamento di  cui  al  cap.
301  dello  stato  di  previsione  medesimo,  che  si  riduce di pari
importo.
   Agli  oneri  per  gli  anni  1988  e  1989  si  fara' fronte con i
corrispondenti capitoli  di  bilancio,  i  cui  stanziamenti  saranno
determinati  con  le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle
risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8  e  9  della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione Campania.
   E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Campania.
    Napoli, addi' 21 novembre 1987
 
                               FANTINI