Art. 2.
 
   Dopo  l'art.  8  della  legge  regionale  23 giugno 1978, n. 75 e'
aggiunto il seguente:
   "Art.  8/bis  .  (Modalita'  delle  dichiarazioni).  -  I soggetti
indicati all'art. 8 della presente legge sono  tenuti  a  depositare,
entro  trenta  giorni  dalla  nomina,  alla  presidenza  della giunta
regionale:
    1)  una  dichiarazione  concernente:  i  diritti  reali  su  beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di
societa';  le  quote  di  partecipazione  a  societa'; l'esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di societa';
    2)   copia   dell'ultima   dichiarazione   dei  redditi  soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Coloro  che  non  sono
titolari  di  redditi  soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche  devono   presentare,   entro   i   suddetti   termini,   una
dichiarazione in tal senso;
    3)   l'inesistenza   o   la   cessazione   delle   situazioni  di
incompatibilita' previste dal precedente art. 7.
   Gli  adempimenti  indicati  nei  numeri  1  e  2  del  primo comma
concernono anche la situazione patrimoniale e  la  dichiarazione  dei
redditi  del  coniuge  con  separato  e  dei figli conviventi, se gli
stessi vi consentono".