Art. 2. Dopo l'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e' aggiunto il seguente: "Art. 8/bis . (Modalita' delle dichiarazioni). - I soggetti indicati all'art. 8 della presente legge sono tenuti a depositare, entro trenta giorni dalla nomina, alla presidenza della giunta regionale: 1) una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa'; 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Coloro che non sono titolari di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche devono presentare, entro i suddetti termini, una dichiarazione in tal senso; 3) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilita' previste dal precedente art. 7. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge con separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono".