Art. 3.
 
   Dopo  l'art.  8/bis  della  legge regionale 23 giugno 1978, n. 75,
come integrata dalla presente legge, e' aggiunto il seguente:
   "Art.  8/ter  .  (Termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi). - Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la
presentazione  della  dichiarazione  dei redditi soggetti all'imposta
sui redditi delle persone fisiche, i soggetti  indicati  nell'art.  8
sono  tenuti  a  depositare un'attestazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale di cui al primo comma  dell'art.  8/bis
intervenute  nell'anno  precedente  e  copia  della dichiarazione dei
redditi. A tale adempimento annuale si  applica  l'ultimo  comma  del
predetto articolo 8/bis".