Art. 3. Dopo l'art. 8/bis della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come integrata dalla presente legge, e' aggiunto il seguente: "Art. 8/ter . (Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi). - Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'art. 8 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma dell'art. 8/bis intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma del predetto articolo 8/bis".