Art. 4.
 
   Dopo  l'art.  8/ter  della  legge regionale 23 giugno 1978, n. 75,
come integrata dalla presente legge, e' aggiunto il seguente:
   "Art.  8/quater  .  (Cessazione  dall'ufficio).  -  Entro tre mesi
successivi  alla  cessazione   dall'ufficio   i   soggetti   indicati
nell'articolo   8   sono   tenuti   a  depositare  una  dichiarazione
concernente le variazioni della situazione  patrimoniale  di  cui  al
primo  comma,  n.  1), dell'articolo 8/bis, intervenute dopo l'ultima
attestazione. Entro un mese successivo  alla  scadenza  del  relativo
termine  essi  sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione
annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come  prevista  al
n. 2) del comma medesimo.
   Si applica l'ultimo comma dell'art. 8/bis.
   Le  disposizioni  contenute  nei precedenti commi non si applicano
nel caso di riconferma del soggetto".