Art. 4. Dopo l'art. 8/ter della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come integrata dalla presente legge, e' aggiunto il seguente: "Art. 8/quater . (Cessazione dall'ufficio). - Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 8 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma, n. 1), dell'articolo 8/bis, intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista al n. 2) del comma medesimo. Si applica l'ultimo comma dell'art. 8/bis. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di riconferma del soggetto".