Art. 5. Dopo l'art. 8/quater della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come integrata dalla presente legge, e' aggiunto il seguente: "Art. 8/quinquies . (Inadempienza degli obblighi). - In caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 8 e 8/bis della presente legge, il presidente della giunta regionale diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida, il presidente della giunta regionale ne da' notizia nel Bollettino ufficiale della Regione".