Art. 5.
 
   Dopo  l'art. 8/quater della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75,
come integrata dalla presente legge, e' aggiunto il seguente:
   "Art.  8/quinquies  .  (Inadempienza degli obblighi). - In caso di
inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 8  e  8/bis  della
presente   legge,   il  presidente  della  giunta  regionale  diffida
l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.
   Nel caso di inosservanza della diffida, il presidente della giunta
regionale ne da' notizia nel Bollettino ufficiale della Regione".