Art. 6.
                      Norme transitorie e finali
 
   Entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge, i
soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 23 giugno  1978,  n.
75  e  successive  modifiche  e  integrazioni, devono presentare alla
presidenza della  giunta  regionale  le  dichiarazioni  indicate  nel
precedente articolo 2.