Art. 2. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, si provvede nel modo che segue: a) per l'onere di lire 1.000 milioni, relativo all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 3; b) per l'onere di lire 2.000 milioni, relativo agli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso cap. 5100202, all'uopo utilizzando gli analoghi accantonamenti di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 3.