Art. 3.
 
   1.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
dall'art. 1 sono iscritte:
    a)  per  l'anno 1987, pari a lire 1.000 milioni, in aumento degli
stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2224201 dello stato di
previsione della spesa del bilancio di detto anno;
     b)   per   gli   anni   1988  e  1989,  a  carico  dei  capitoli
corrispondenti.