Art. 3. 1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dall'art. 1 sono iscritte: a) per l'anno 1987, pari a lire 1.000 milioni, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 2224201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno; b) per gli anni 1988 e 1989, a carico dei capitoli corrispondenti.