Art. 5.
 
   1.  Al  fine di continuare l'azione di cui al titolo III, articoli
11 e seguenti, della legge regionale 29  dicembre  1984,  n.  42,  e'
autorizzato  un  ulteriore  limite  di impegno ventennale di lire 800
milioni  con  inizio  dall'anno  1987  e  termine   nell'anno   2006,
comportante la spesa complessiva di lire 16.000 milioni.
   2.  Sono  altresi'  ammesse le opere di miglioramento fondiario di
cui all'art. 3, lettera  e)  della  legge  5  luglio  1928,  n.  1760
nell'ambito del limite di impegno di cui al comma 1.