Art. 5. 1. Al fine di continuare l'azione di cui al titolo III, articoli 11 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 1984, n. 42, e' autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale di lire 800 milioni con inizio dall'anno 1987 e termine nell'anno 2006, comportante la spesa complessiva di lire 16.000 milioni. 2. Sono altresi' ammesse le opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3, lettera e) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 nell'ambito del limite di impegno di cui al comma 1.