Art. 6. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, si provvede nel modo seguente: a) per l'onere di lire 800 milioni, relativo all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 4; b) per l'onere di lire 1.600 milioni, relativo agli anni 1988-1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso cap. 5100203, all'uopo utilizzando quota parte degli analoghi accantonamenti di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 4; c) per l'onere di lire 1.600 milioni, relativo agli anni 1990-1991, con i fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilita' recate per l'anno 1990, dall'art. 3, secondo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752; d) per l'onere di lire 8.000 milioni, relativo agli anni dal 1992 al 2001, con i fondi che faranno carico sul bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, ultimo periodo, della precitata legge 752/1986; e) per l'onere di lire 4.000 milioni, relativo agli anni dal 2002 al 2006, mediante impiego di quota delle risorse finanziarie spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.