Art. 6.
 
   1.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 5, si provvede nel modo seguente:
     a)  per  l'onere  di  lire  800 milioni, relativo all'anno 1987,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 5100203
dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio di detto anno,
all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n.
1 dell'elenco n. 4;
     b)  per  l'onere  di  lire  1.600  milioni,  relativo  agli anni
1988-1989, mediante riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini
del  bilancio  pluriennale,  a  carico  dello  stesso  cap.  5100203,
all'uopo utilizzando quota parte degli analoghi accantonamenti di cui
alla partita n. 1 dell'elenco n. 4;
     c)  per  l'onere  di  lire  1.600  milioni,  relativo  agli anni
1990-1991,  con  i  fondi  spettanti  alla  Regione   a   titolo   di
ripartizione  delle  disponibilita' recate per l'anno 1990, dall'art.
3, secondo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752;
     d)  per  l'onere  di  lire 8.000 milioni, relativo agli anni dal
1992 al 2001, con i fondi  che  faranno  carico  sul  bilancio  dello
Stato,  ai  sensi  dell'art.  3, secondo comma, ultimo periodo, della
precitata legge 752/1986;
     e)  per  l'onere  di  lire 4.000 milioni, relativo agli anni dal
2002 al 2006, mediante impiego di  quota  delle  risorse  finanziarie
spettanti  alla  Regione  a  titolo  di ripartizione del fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui  all'art.  9
della  legge  16  maggio  1970,  n. 281 e successive modificazioni ed
integrazioni.