Art. 7.
 
   1.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate
per l'applicazione dell'art. 5 sono iscritte:
     a) per l'anno 1987, a carico del cap. 3122223, che si istituisce
nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con
la  denominazione  "Contributi  ventennali  sui  mutui  contratti dai
coltivatori per la formazione della picccola proprieta'  coltivatrice
(spesa finanziata con i fondi ex art. 3, secondo comma, della legge 8
novembre 1986, n. 752)" e con lo  stanziamento  di  competenza  e  di
cassa di lire 800 milioni;
     b)   per   gli   anni   successivi,   a   carico   dei  capitoli
corrispondenti.