Art. 7. 1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione dell'art. 5 sono iscritte: a) per l'anno 1987, a carico del cap. 3122223, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la denominazione "Contributi ventennali sui mutui contratti dai coltivatori per la formazione della picccola proprieta' coltivatrice (spesa finanziata con i fondi ex art. 3, secondo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752)" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 800 milioni; b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.