Art. 9. 1. Il primo e il secondo comma dell'art. 20, della legge regionale 29 dicembre 1984, n. 42 sono cosi' sostituiti: "In alternativa al concorso regionale sugli interessi dei mutui di miglioramento fondiario per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stalle, ricoveri ed accessori connessi per gli allevamenti zootecnici, puo' essere concesso un contributo in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile. La misura massima di tale contributo e' conforme agli articoli 4 e 8 del regolamento CEE 797/85. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo corrispondente a 65 mila ECU per iniziative di aziende singole e 150 mila ECU per iniziative di aziende associate. Il contributo di cui al comma precedente puo' essere concesso anche ad integrazione di quello previsto dal regolamento CEE 1944/81 sulla somma eccedente la spesa ammessa dallo stesso regolamento per lo stesso tipo di opere e nella misura massima del 44% per le aziende site nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE e del 39% per le aziende situate nel restante territorio. All'onere relativo si fara' fronte con lo stanziamento disponibile sul cap. 3122295 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addi' 7 dicembre 1987 MASSI