Art. 9.
 
   1. Il primo e il secondo comma dell'art. 20, della legge regionale
29 dicembre 1984, n. 42 sono cosi' sostituiti:
   "In alternativa al concorso regionale sugli interessi dei mutui di
miglioramento  fondiario  per   la   costruzione,   l'ampliamento   e
l'ammodernamento  di  stalle,  ricoveri ed accessori connessi per gli
allevamenti zootecnici, puo' essere concesso un contributo  in  conto
capitale  sulla spesa ritenuta ammissibile. La misura massima di tale
contributo e' conforme agli  articoli  4  e  8  del  regolamento  CEE
797/85.   La   spesa   ammissibile   non   puo'   superare  l'importo
corrispondente a 65 mila ECU per iniziative di aziende singole e  150
mila ECU per iniziative di aziende associate.
   Il  contributo  di  cui  al  comma precedente puo' essere concesso
anche ad integrazione di quello previsto dal regolamento CEE  1944/81
sulla  somma  eccedente la spesa ammessa dallo stesso regolamento per
lo stesso tipo di opere e nella misura massima del 44% per le aziende
site  nelle  zone  montane  e  svantaggiate  di  cui  alla  direttiva
75/273/CEE e del 39% per le aziende situate nel restante  territorio.
   All'onere relativo si fara' fronte con lo stanziamento disponibile
sul cap. 3122295 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
1987".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, addi' 7 dicembre 1987
 
                                MASSI