Art. 11.
 
   1.  Le  unita' sanitarie locali per realizzare le finalita' di cui
alla presente legge si avvalgono della  collaborazione  e  dell'aiuto
delle  famiglie  dei  diabetici  e delle associazioni di volontariato
nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale  13  dicembre
1982, n. 45.