Art. 3. 1. I centri di diabetologia e malattie del ricambio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249 sono gestiti dalle unita' sanitarie locali come servizi collegati con le strutture dell'area medica, laddove non esistano reparti specialistici, dello stabilimento ospedaliero e, su base dipartimentale, con le altre strutture sanitarie del territorio.