Art. 3.
 
   1.  I  centri  di  diabetologia  e malattie del ricambio di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249 sono
gestiti  dalle  unita' sanitarie locali come servizi collegati con le
strutture   dell'area   medica,   laddove   non   esistano    reparti
specialistici,    dello   stabilimento   ospedaliero   e,   su   base
dipartimentale, con le altre strutture sanitarie del territorio.