Art. 4. 1. L'organico dei centri di diabetologia e malattie del ricambio di cui all'art. 2, comma primo, e' costituito da un aiuto corresponsabile ospedaliero, da un assistente medico, da un assistente sanitario e da un dietista. 2. Al fine di rendere operativi i centri istituiti con la presente legge, la giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di deroghe previsto dalla normativa vigente, autorizza le USL previste nell'articolo 2 ad assumere il personale necessario.