Art. 4.
 
   1.  L'organico  dei centri di diabetologia e malattie del ricambio
di  cui  all'art.  2,  comma  primo,  e'  costituito  da   un   aiuto
corresponsabile   ospedaliero,   da   un  assistente  medico,  da  un
assistente sanitario e da un dietista.
   2. Al fine di rendere operativi i centri istituiti con la presente
legge, la giunta regionale,  nell'ambito  del  programma  annuale  di
deroghe  previsto  dalla normativa vigente, autorizza le USL previste
nell'articolo 2 ad assumere il personale necessario.