Art. 5. 1. La Regione, sentito il comitato regionale di cui all'art. 10 e tenuto conto degli indirizzi fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 16 marzo 1987, n. 115, determina, nella legge di approvazione del piano sanitario regionale, le misure idonee per le predisposizioni da parte delle unita' sanitarie locali competenti: a) della mappa delle famiglie diabetiche o predisposte al diabete mellito; b) di un programma di screening su tutte le donne in stato di gravidanza; c) delle iniziative di educazione sanitaria sul tema della malattia diabetica rivolte alla globalita' della popolazione. 2. Per la realizzazione di tali interventi le USL si avvalgono dei centri di diabetologia e malattie del ricambio, in coordinamento con i servizi territoriali di medicina scolastica e sportiva.