Art. 5.
 
   1.  La Regione, sentito il comitato regionale di cui all'art. 10 e
tenuto conto degli indirizzi fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 2
della  legge  16  marzo  1987,  n.  115,  determina,  nella  legge di
approvazione del piano sanitario regionale, le misure idonee  per  le
predisposizioni da parte delle unita' sanitarie locali competenti:
     a)  della  mappa  delle  famiglie  diabetiche  o  predisposte al
diabete mellito;
     b)  di  un  programma di screening su tutte le donne in stato di
gravidanza;
     c)  delle  iniziative  di  educazione  sanitaria  sul tema della
malattia diabetica rivolte alla globalita' della popolazione.
   2. Per la realizzazione di tali interventi le USL si avvalgono dei
centri di diabetologia e malattie del ricambio, in coordinamento  con
i servizi territoriali di medicina scolastica e sportiva.