(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 129 dell'11 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Determinazione dell'imposta 1. All'art. 10 primo comma della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 32 e' aggiunto il seguente comma: "L'imposta di cui al comma precedente e' determinata in misura pari al 100% del canone per le piccole derivazioni di acque pubbliche a scopo prevalentemente agricolo ed irriguo, nonche' a scopo produttivo".