Art. 2.
                          Entrata in vigore
 
   1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1988.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, addi' 11 dicembre 1987
 
                                MASSI