Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1988. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addi' 11 dicembre 1987 MASSI