Art. 3. Modalita' dell'intervento 1. Il contributo regionale per il ripianamento delle perdite, quali risultanti da bilancio regolarmente approvato dai competenti organi sociali, e' concesso sulla base dei seguenti parametri: a) per perdite di importo inferiore al 30% del fatturato (considerato al netto dell'IVA): contributo del 70%; b) per perdite di importo eccedente il 30% del fatturato come sopra considerato: contributo del 70% per la fascia di importo fino al 30% del fatturato; contributo del 40% per la fascia di importo compresa tra il 30% e il 60% del fatturato; nessun contributo per la fascia di importo eccedente il 60% del fatturato. 2. Qualora il fatturato risultante a bilancio sia compreso tra i 300 e i 330 milioni annui, il contributo regionale e' ugualmente concesso, ma assumendo sempre come base per i conteggi di cui al primo comma la somma di lire 300 milioni e operando sull'ammontare teorico del contributo una riduzione pari all'importo di fatturato eccedente i 300 milioni.