Art. 3.
                      Modalita' dell'intervento
 
   1.  Il  contributo  regionale  per  il ripianamento delle perdite,
quali risultanti da bilancio regolarmente  approvato  dai  competenti
organi sociali, e' concesso sulla base dei seguenti parametri:
    a)  per  perdite  di  importo  inferiore  al  30%  del  fatturato
(considerato al netto dell'IVA): contributo del 70%;
    b)  per  perdite  di  importo eccedente il 30% del fatturato come
sopra considerato:
     contributo  del  70%  per  la  fascia di importo fino al 30% del
fatturato;
     contributo  del 40% per la fascia di importo compresa tra il 30%
e il 60% del fatturato;
     nessun  contributo per la fascia di importo eccedente il 60% del
fatturato.
   2.  Qualora  il fatturato risultante a bilancio sia compreso tra i
300 e i 330 milioni annui,  il  contributo  regionale  e'  ugualmente
concesso,  ma  assumendo  sempre  come  base per i conteggi di cui al
primo comma la somma di lire 300 milioni  e  operando  sull'ammontare
teorico  del  contributo  una riduzione pari all'importo di fatturato
eccedente i 300 milioni.