Art. 4.
       Presentazione delle domande e concessione dei contributi
 
   1.  Per  ottenere  i  benefici  previsti  dalla  presente legge le
societa'  devono   presentare   istanza   all'assessorato   regionale
competente  in  materia  di  turismo,  allegando  copia  del bilancio
approvato al quale si riferisce la richiesta di  contributo  e  copia
delle tariffe in vigore nel corrispondente periodo.
   2.  Le  istanze  devono  essere  presentate comunque entro novanta
giorni dall'approvazione del bilancio cui si riferiscono.
   3.   Le   domande   vengono  esaminate  e  istruite  dagli  uffici
dell'assessorato; sulla  base  delle  risultanze  dell'istruttoria  e
degli  altri  eventuali accertamenti l'assessore regionale competente
in materia di turismo formula proposte  alla  giunta  regionale,  che
delibera in via definitiva.