Art. 4. Presentazione delle domande e concessione dei contributi 1. Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge le societa' devono presentare istanza all'assessorato regionale competente in materia di turismo, allegando copia del bilancio approvato al quale si riferisce la richiesta di contributo e copia delle tariffe in vigore nel corrispondente periodo. 2. Le istanze devono essere presentate comunque entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio cui si riferiscono. 3. Le domande vengono esaminate e istruite dagli uffici dell'assessorato; sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli altri eventuali accertamenti l'assessore regionale competente in materia di turismo formula proposte alla giunta regionale, che delibera in via definitiva.