Art. 5.
                          Norma transitoria
 
   1. In sede di prima applicazione della presente legge si prescinde
dal rispetto del termine stabilito nel  secondo  comma  dell'art.  4,
sempre che le domande di intervento concernano bilanci sociali chiusi
nel corso del 1987 e anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore
della legge stessa.