Art. 6. Normativa finanziaria 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989. 2. L'onere di cui al comma precedente gravera' sul cap. 37515, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. 3. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede nel modo seguente: per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 200 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 relativo a "Finanziamento della riforma dell'organizzazione turistica"; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 480 milioni; per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo - per lire 400 milioni delle risorse disponibili iscritte nel programma 3.2. - "Altri oneri non ripartibili" - del bilancio pluriennale 1987-1989.