Art. 6.
                        Normativa finanziaria
 
   1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata
la spesa di lire 200 milioni in ciascuno  degli  esercizi  finanziari
1987, 1988 e 1989.
   2.  L'onere di cui al comma precedente gravera' sul cap. 37515, di
nuova istituzione, del  bilancio  di  previsione  della  Regione  per
l'anno  1987  e  sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.
   3. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede nel
modo seguente:
    per  l'anno  1987  mediante  riduzione  di lire 200 milioni dello
stanziamento  iscritto  al  cap.  50100   "Fondo   globale   per   il
finanziamento  di  spese  per  ulteriori programmi di sviluppo (spese
correnti) a valere sull'accantonamento previsto  nell'allegato  n.  8
del  bilancio  di previsione della Regione per l'anno 1987 relativo a
"Finanziamento della riforma dell'organizzazione turistica"; su detto
intervento rimane disponibile la minor somma di lire 480 milioni;
    per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo - per lire 400 milioni
delle risorse disponibili iscritte nel programma 3.2. - "Altri  oneri
non ripartibili" - del bilancio pluriennale 1987-1989.