Art. 8.
 
   1.  La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrera'  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Valle d'Aosta.
    Aosta, addi' 30 ottobre 1987
 
                              ROLLANDIN