Art. 2.
 
   1.  Alla  parte  spesa  del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni.
  (Omissis).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, addi' 2 novembre 1987
 
                              ROLLANDIN