Art. 2. 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni. (Omissis). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, addi' 2 novembre 1987 ROLLANDIN