Art. 2. Criteri di elaborazione 1. Il P.T.R. va considerato come uno strumento dinamico soggetto a revisione periodica in base alle innovazioni farmacologiche e terapeutiche. 2. La selezione dei farmaci inclusi nel P.T.R. risponde ai seguenti principi: a) comprovata attivita' farmacologica e utilita' terapeutica nell'uomo in condizioni controllate; b) profilo di rapporto beneficio/rischio favorevole rispetto alla patologia da trattare e alle condizioni specifiche di cura esistenti nell'U.S.L.; c) preferenza dei prodotti con rapporto beneficio/costo migliore in caso di scelte tra sostanze attive terapeuticamente equivalenti, tenuto conto comunque dell'affidabilita' della ditta produttrice a parita' di costo; d) esclusione delle associazioni di farmaci a dosi fisse, salvo nel caso in cui per questi prodotti si configuri un profilo di efficacia terapeutica e/o di rapporto beneficio/costo superiore alla somma dei singoli componenti.