Art. 2.
                       Criteri di elaborazione
 
   1. Il P.T.R. va considerato come uno strumento dinamico soggetto a
revisione  periodica  in  base  alle  innovazioni  farmacologiche   e
terapeutiche.
   2.  La  selezione  dei  farmaci  inclusi  nel  P.T.R.  risponde ai
seguenti principi:
     a)  comprovata  attivita'  farmacologica  e utilita' terapeutica
nell'uomo in condizioni controllate;
     b)  profilo  di  rapporto  beneficio/rischio favorevole rispetto
alla patologia da trattare  e  alle  condizioni  specifiche  di  cura
esistenti nell'U.S.L.;
     c) preferenza dei prodotti con rapporto beneficio/costo migliore
in caso di scelte tra sostanze attive  terapeuticamente  equivalenti,
tenuto  conto  comunque  dell'affidabilita' della ditta produttrice a
parita' di costo;
     d)  esclusione delle associazioni di farmaci a dosi fisse, salvo
nel caso in cui per  questi  prodotti  si  configuri  un  profilo  di
efficacia  terapeutica e/o di rapporto beneficio/costo superiore alla
somma dei singoli componenti.