Art. 4.
            Criteri di redazione utilizzo ed aggiornamento
 
   1. La redazione del P.T.R. si basa sui seguenti criteri:
    a)  uso, per ciascun farmaco, del nome generico, utilizando tutte
le volte che esiste la denominazione comune internazionale (DCI) e la
dizione     (italianizzata)     delle     denominazioni     inscritte
nell'informatore farmaceutico. Accanto al nome generico  sara'  anche
indicato il numero di codice dell'informatore stesso;
    b) i farmaci suddivisi per categorie, che riflettono al meglio la
collocazione nell'insieme delle strategie terapeutiche, ed  elencati,
in ciascuna di queste, in ordine alfabetico.
   Viene  inoltre  compilato  un  indice  generale per categorie e un
elenco alfabetico delle sostanze incluse al  fine  di  facilitare  la
consultazione;
    c)   accanto   ai   nomi  debbono  essere  precisate  le  vie  di
somministrazione  adottate   ed   eventualmente   le   corrispondenti
posologie.  Potranno essere aggiunte, se necessarie, note informative
specifiche per alcuni farmaci;
    d)  l'applicazione  dei principi di cui all'art. 2, punti a), b),
c)  e  d),  devono  essere  verificabili   con   una   documentazione
scientifica-farmacologica e clinico-terapeutica adeguata.
   Le  fonti  documentali  di riferimento per la redazione del P.T.R.
devono essere altamente qualificate, ristrette alle riviste  italiane
e/o  straniere  che adottano un sistema indipendente di revisione dei
contributi scientifici pubblicati;
     e)  il P.T.R. viene redatto dalla apposita commissione regionale
tecnica di cui all'art. 46 della legge regionale 25 ottobre 1982,  n.
70,  che opera secondo i criteri sopra delineati, tenendo conto anche
delle esperienze delle altre regioni;
    f)  detta  commissione  una  volta  predisposto il Prontuario, ne
trasmette il testo all'U.S.L. con invito a portarlo a  conoscenza  di
tutti   i  sanitari  dipendenti  e  convenzionati  affinche'  possano
presentare eventuali proposte ed osservazioni. Ai fini  di  una  piu'
ampia   partecipazione   e  verifica  la  commissione  puo'  altresi'
effettuare udienze conoscitive con il personale sanitario e  con  gli
amministratori dell'U.S.L.
   In  ogni  caso, tutte le osservazioni e le proposte di modifica al
testo di P.T.R. predisposto (inclusioni  ed  esclusioni  di  farmaci)
dovranno   pervenire   all'assessorato  regionale  della  sanita'  ed
assistenza  sociale,  tramite  l'U.O.  di   farmacia   del   presidio
ospedaliero  dell'U.S.L., entro trenta giorni dalla data di invio del
Prontuario.
   Le  proposte  di  modifica  dovranno  essere  accompagnate  da una
relazione scritta che giustifichi la  richiesta  e  da  una  adeguata
documentazione bibliografica atta a fornire alla commissione elementi
di giudizio probanti in merito alle proposte stesse;
    g)  sulla  base  delle proposte e delle osservazioni raccolte, la
commissione  redigera'  la  proposta  definitiva  di  prontuario  che
rimettera'  alla  giunta regionale, accompagnandola con una relazione
sulle osservazioni e proposte avanzate e  sulle  eventuali  modifiche
apportate in sede di redazione finale;
    h)  il  Prontuario  e'  approvato  con deliberazione della giunta
regionale che, resa esecutiva, viene trasmesso all'U.S.L. per la  sua
immediata applicazione.
   Dalla  data  di  adozione  del  Prontuario,  nei  presidi sanitari
dell'Unita' sanitaria locale e' consentita la prescrizione  dei  soli
farmaci compresi nel P.T.R. adottato;
    i)  le  richieste  di  farmaci  non  compresi  nel Prontuario, ma
indispensabili   al   paziente   per   consentire   una   continuita'
terapeutica,  saranno  evase,  ma  dovranno  essere  accompagnate  da
motivazione scritta, controfirmata dal  primario  dell'U.O.,  con  il
nome  del  paziente  e  con una relazione clinica da presentarsi alla
direzione sanitaria e all'U.O. di farmacia del  presidio  ospedaliero
ed  alla  commissione regionale per il P.T.R. Qualora queste esigenze
si ripetessero per lo stesso farmaco piu' di tre volte, esse dovranno
essere  formalizzate  da  parte  dei  richiedenti  in  una  richiesta
ufficiale (di urgenza od  ordinaria)  di  modifica  del  P.T.R.  onde
valutare,  sulla  base  dei  criteri  previsti,  la  fondatezza della
necessita'  del  farmaco  e  colmare  cosi'  eventuali  carenze   del
Prontuario;
    l)  ai  fini  dell'approvvigionamento,  le  richieste  di farmaci
devono  essere  effettuate  con  la  D.C.I.   (Denominazione   comune
internazionale)   e   inviate   all'U.O.  di  farmacia  del  presidio
ospedaliero,  che  provvedera'  a  soddisfarle  con   l'invio   della
specialita' prevista nel Prontuario.
   In   caso  di  comprovata  necessita'  e  urgenza,  l'U.S.L.  puo'
acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo
nelle   proprie  strutture  presso  depositi  all'ingrosso,  farmacie
comunali e farmacie  private.  Nei  casi  sopra  previsti  l'acquisto
spetta  al  dirigente  del presidio interessato all'acquisto. Per gli
acquisti dei distretti sanitari e'  necessaria  l'autorizzazione  del
relativo coordinatore.
   In  tali  casi  il  medico  prescrittore  dovra'  adottare il nome
generico del  farmaco  nella  prescrizione  e  deve  conoscere  quale
specialita' gli viene fornita per l'uso;
    m)  dalla  data  di  adozione  del  P.T.R.  nei  presidi sanitari
dell'U.S.L. nessun farmaco puo' entrare in  terapia  se  non  tramite
l'U.O.  di  farmacia del presidio ospedaliero e in conformita' con il
Prontuario stesso.
   I campioni gratuiti di farmaci nel Prontuario potranno entrare nei
presidi sanitari solo se distribuiti ed utilizzati sotto il controllo
del responsabile dell'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero. Sono
pertanto ammessi soltanto campioni o farmaci  inclusi  nel  P.T.R.  o
farmaci  sottoposti  a  programmi  terapeutici pianificati in sede di
esperienza clinica, notificati all'U.O. di farmacia e preventivamente
approvati dalla commissione regionale del P.T.R.;
    n)  rientrano  nell'ambito dei suddetti programmi i protocolli di
sperimentazione  di  prodotti  farmacologici  o   di   altri   rimedi
terapeutici,  di  cui  non  sia  formalmente  ammessa  la  vendita al
pubblico, eseguiti a qualsiasi titolo e con  qualsiasi  modalita'  di
introduzione  nell'organismo  e  di  rilevazione di effetti nonche' i
protocolli di sperimentazione di medicinali regolarmente ammessi alla
vendita  al  pubblico  con  impiego in rilevante difformita' rispetto
alle  indicazioni  ed  alla  posologia  stabilite  nel   decreto   di
registrazione,   ovvero   allo   scopo  di  verificarne  indicazioni,
tollerabilita', innocuita' ed efficacia.
   La  somministrazione a scopo sperimentale di prodotti farmaceutici
o di altri rimedi terapeutici deve comunque garantire il diritto alla
salute,  la  libera  volonta'  del  paziente,  assicurare la cura dei
singoli   soggetti   e   non   comportare   oneri   finanziari    per
l'amministrazione.
   L'esecuzione  della  sperimentazione  e'  subordinata all'apposita
autorizzazione del comitato di gestione dell'U.S.L. in conformita' al
parere espresso dalla commissione regionale del P.T.R.
   Le  proposte  di  somministrazione  di prodotti farmacologici o di
altri rimedi terapeutici devono essere corredate dal  nulla-osta  del
Ministero   della   sanita',   ove   prescritto  e  devono  contenere
l'esplicita  indicazione  dei  presupposti  e  del  programma   della
ricerca,  delle  scelte  metodologiche  e tecniche di esecuzione, dei
motivi,  dei  rischi,   nonche'   dei   dispositivi   di   protezione
predisposti.   Inoltre   devono  contenere  la  specificazione  della
competenza professionale del personale, dell'idoneita' dei  locali  e
delle attrezzature per l'esecuzione della ricerca, e, in particolare,
evidenziare le garanzie a favore dei pazienti, ivi compreso l'obbligo
di acquisire il consenso consapevole del diretto interessato o di chi
e' tenuto, secondo  le  normative  vigenti,  a  rilasciarlo,  nonche'
l'obbligo  di  tenere  periodicamente informato il paziente, che puo'
avvalersi in tutte le fasi della sperimentazione della consulenza del
proprio medico di fiducia, sull'andamento della sperimentazione.
   Al   termine   dell'attivita'  di  sperimentazione  autorizzata  i
relativi  risultati  devono  essere  riferiti  in  modo  completo  ed
accurato,  con  relazione  scritta,  alla  commissione  regionale del
P.T.R.;
    o)  il  P.T.R. e' soggetto a revisioni ed aggiornamenti periodici
semestrali ad opera dell'apposita commissione regionale. Le procedure
da  seguire,  per  quanto  attiene  alle  modalita'  ed ai criteri di
presentazione  delle  proposte  di  modifica,  avvengono  secondo  le
modalita' sopra descritte.
   In  caso  di  richiesta  di  modifica  con procedura d'urgenza, la
commissione regionale e' tenuta a rispondere per iscritto entro venti
giorni dalla presentazione della richiesta.