Art. 4. Criteri di redazione utilizzo ed aggiornamento 1. La redazione del P.T.R. si basa sui seguenti criteri: a) uso, per ciascun farmaco, del nome generico, utilizando tutte le volte che esiste la denominazione comune internazionale (DCI) e la dizione (italianizzata) delle denominazioni inscritte nell'informatore farmaceutico. Accanto al nome generico sara' anche indicato il numero di codice dell'informatore stesso; b) i farmaci suddivisi per categorie, che riflettono al meglio la collocazione nell'insieme delle strategie terapeutiche, ed elencati, in ciascuna di queste, in ordine alfabetico. Viene inoltre compilato un indice generale per categorie e un elenco alfabetico delle sostanze incluse al fine di facilitare la consultazione; c) accanto ai nomi debbono essere precisate le vie di somministrazione adottate ed eventualmente le corrispondenti posologie. Potranno essere aggiunte, se necessarie, note informative specifiche per alcuni farmaci; d) l'applicazione dei principi di cui all'art. 2, punti a), b), c) e d), devono essere verificabili con una documentazione scientifica-farmacologica e clinico-terapeutica adeguata. Le fonti documentali di riferimento per la redazione del P.T.R. devono essere altamente qualificate, ristrette alle riviste italiane e/o straniere che adottano un sistema indipendente di revisione dei contributi scientifici pubblicati; e) il P.T.R. viene redatto dalla apposita commissione regionale tecnica di cui all'art. 46 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, che opera secondo i criteri sopra delineati, tenendo conto anche delle esperienze delle altre regioni; f) detta commissione una volta predisposto il Prontuario, ne trasmette il testo all'U.S.L. con invito a portarlo a conoscenza di tutti i sanitari dipendenti e convenzionati affinche' possano presentare eventuali proposte ed osservazioni. Ai fini di una piu' ampia partecipazione e verifica la commissione puo' altresi' effettuare udienze conoscitive con il personale sanitario e con gli amministratori dell'U.S.L. In ogni caso, tutte le osservazioni e le proposte di modifica al testo di P.T.R. predisposto (inclusioni ed esclusioni di farmaci) dovranno pervenire all'assessorato regionale della sanita' ed assistenza sociale, tramite l'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero dell'U.S.L., entro trenta giorni dalla data di invio del Prontuario. Le proposte di modifica dovranno essere accompagnate da una relazione scritta che giustifichi la richiesta e da una adeguata documentazione bibliografica atta a fornire alla commissione elementi di giudizio probanti in merito alle proposte stesse; g) sulla base delle proposte e delle osservazioni raccolte, la commissione redigera' la proposta definitiva di prontuario che rimettera' alla giunta regionale, accompagnandola con una relazione sulle osservazioni e proposte avanzate e sulle eventuali modifiche apportate in sede di redazione finale; h) il Prontuario e' approvato con deliberazione della giunta regionale che, resa esecutiva, viene trasmesso all'U.S.L. per la sua immediata applicazione. Dalla data di adozione del Prontuario, nei presidi sanitari dell'Unita' sanitaria locale e' consentita la prescrizione dei soli farmaci compresi nel P.T.R. adottato; i) le richieste di farmaci non compresi nel Prontuario, ma indispensabili al paziente per consentire una continuita' terapeutica, saranno evase, ma dovranno essere accompagnate da motivazione scritta, controfirmata dal primario dell'U.O., con il nome del paziente e con una relazione clinica da presentarsi alla direzione sanitaria e all'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero ed alla commissione regionale per il P.T.R. Qualora queste esigenze si ripetessero per lo stesso farmaco piu' di tre volte, esse dovranno essere formalizzate da parte dei richiedenti in una richiesta ufficiale (di urgenza od ordinaria) di modifica del P.T.R. onde valutare, sulla base dei criteri previsti, la fondatezza della necessita' del farmaco e colmare cosi' eventuali carenze del Prontuario; l) ai fini dell'approvvigionamento, le richieste di farmaci devono essere effettuate con la D.C.I. (Denominazione comune internazionale) e inviate all'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero, che provvedera' a soddisfarle con l'invio della specialita' prevista nel Prontuario. In caso di comprovata necessita' e urgenza, l'U.S.L. puo' acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private. Nei casi sopra previsti l'acquisto spetta al dirigente del presidio interessato all'acquisto. Per gli acquisti dei distretti sanitari e' necessaria l'autorizzazione del relativo coordinatore. In tali casi il medico prescrittore dovra' adottare il nome generico del farmaco nella prescrizione e deve conoscere quale specialita' gli viene fornita per l'uso; m) dalla data di adozione del P.T.R. nei presidi sanitari dell'U.S.L. nessun farmaco puo' entrare in terapia se non tramite l'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero e in conformita' con il Prontuario stesso. I campioni gratuiti di farmaci nel Prontuario potranno entrare nei presidi sanitari solo se distribuiti ed utilizzati sotto il controllo del responsabile dell'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero. Sono pertanto ammessi soltanto campioni o farmaci inclusi nel P.T.R. o farmaci sottoposti a programmi terapeutici pianificati in sede di esperienza clinica, notificati all'U.O. di farmacia e preventivamente approvati dalla commissione regionale del P.T.R.; n) rientrano nell'ambito dei suddetti programmi i protocolli di sperimentazione di prodotti farmacologici o di altri rimedi terapeutici, di cui non sia formalmente ammessa la vendita al pubblico, eseguiti a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalita' di introduzione nell'organismo e di rilevazione di effetti nonche' i protocolli di sperimentazione di medicinali regolarmente ammessi alla vendita al pubblico con impiego in rilevante difformita' rispetto alle indicazioni ed alla posologia stabilite nel decreto di registrazione, ovvero allo scopo di verificarne indicazioni, tollerabilita', innocuita' ed efficacia. La somministrazione a scopo sperimentale di prodotti farmaceutici o di altri rimedi terapeutici deve comunque garantire il diritto alla salute, la libera volonta' del paziente, assicurare la cura dei singoli soggetti e non comportare oneri finanziari per l'amministrazione. L'esecuzione della sperimentazione e' subordinata all'apposita autorizzazione del comitato di gestione dell'U.S.L. in conformita' al parere espresso dalla commissione regionale del P.T.R. Le proposte di somministrazione di prodotti farmacologici o di altri rimedi terapeutici devono essere corredate dal nulla-osta del Ministero della sanita', ove prescritto e devono contenere l'esplicita indicazione dei presupposti e del programma della ricerca, delle scelte metodologiche e tecniche di esecuzione, dei motivi, dei rischi, nonche' dei dispositivi di protezione predisposti. Inoltre devono contenere la specificazione della competenza professionale del personale, dell'idoneita' dei locali e delle attrezzature per l'esecuzione della ricerca, e, in particolare, evidenziare le garanzie a favore dei pazienti, ivi compreso l'obbligo di acquisire il consenso consapevole del diretto interessato o di chi e' tenuto, secondo le normative vigenti, a rilasciarlo, nonche' l'obbligo di tenere periodicamente informato il paziente, che puo' avvalersi in tutte le fasi della sperimentazione della consulenza del proprio medico di fiducia, sull'andamento della sperimentazione. Al termine dell'attivita' di sperimentazione autorizzata i relativi risultati devono essere riferiti in modo completo ed accurato, con relazione scritta, alla commissione regionale del P.T.R.; o) il P.T.R. e' soggetto a revisioni ed aggiornamenti periodici semestrali ad opera dell'apposita commissione regionale. Le procedure da seguire, per quanto attiene alle modalita' ed ai criteri di presentazione delle proposte di modifica, avvengono secondo le modalita' sopra descritte. In caso di richiesta di modifica con procedura d'urgenza, la commissione regionale e' tenuta a rispondere per iscritto entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.