Art. 5.
               Attivita' di promozione ed informazione
 
   1.  Nel  quadro del coordinamento delle iniziative regionali sulla
informazione   in   materia   di   farmaci,   la   Regione   promuove
l'informazione   capillare   ed   attiva   del   personale  medico  e
infermieristico su tutti i farmaci inclusi nel P.T.R., utilizzando  a
tal  fine  sia gli eventuali Centri di documentazione ed informazione
regionali sul farmaco esistenti, sia l'U.O. di Farmacia del  presidio
ospedaliero.  La  Regione  diffonde  la  conoscenza  del P.T.R. nella
pratica extra ospedaliera quale strumento educativo ed informativo  a
disposizione  di  tutti gli operatori sanitari in modo da preparare e
favorire  una  mentalita'  farmacologica  critica  ed  un  uso   piu'
razionale dei farmaci e costituire la base per la scelta generale dei
farmaci da impiegare nella pratica generica.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Aosta, 10 novembre 1987
 
                              ROLLANDIN