Art. 5. Attivita' di promozione ed informazione 1. Nel quadro del coordinamento delle iniziative regionali sulla informazione in materia di farmaci, la Regione promuove l'informazione capillare ed attiva del personale medico e infermieristico su tutti i farmaci inclusi nel P.T.R., utilizzando a tal fine sia gli eventuali Centri di documentazione ed informazione regionali sul farmaco esistenti, sia l'U.O. di Farmacia del presidio ospedaliero. La Regione diffonde la conoscenza del P.T.R. nella pratica extra ospedaliera quale strumento educativo ed informativo a disposizione di tutti gli operatori sanitari in modo da preparare e favorire una mentalita' farmacologica critica ed un uso piu' razionale dei farmaci e costituire la base per la scelta generale dei farmaci da impiegare nella pratica generica. Il presente regolamento sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Aosta, 10 novembre 1987 ROLLANDIN