Art. 3. Contributi integrativi ai sensi della lettera f) dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 1. I contributi concessi per le iniziative di cui alla lettera f) dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, possono essere integrati fino a raggiungere la misura massima prevista dall'art. 7 della stessa legge regionale, purche' le opere non siano gia' state collaudate. 2. Nella spesa ammissibile possono essere comprese le attrezzature mobili necessarie all'utilizzo delle strutture, purche' acquistate nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge. 3. Per la concessione dei contributi di cui ai commi 1. e 2., gli interessati devono presentare domanda alla direzione regionale del commercio e del turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.