Art. 3.
     Contributi integrativi ai sensi della lettera f) dell'art. 2
             della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16
 
  1.  I  contributi concessi per le iniziative di cui alla lettera f)
dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e  successive
modifiche e integrazioni, possono essere integrati fino a raggiungere
la misura massima prevista dall'art. 7 della stessa legge  regionale,
purche' le opere non siano gia' state collaudate.
   2. Nella spesa ammissibile possono essere comprese le attrezzature
mobili necessarie all'utilizzo delle  strutture,  purche'  acquistate
nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.
   3.  Per la concessione dei contributi di cui ai commi 1. e 2., gli
interessati devono presentare domanda alla  direzione  regionale  del
commercio  e  del  turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.