Art. 5. Norme finanziarie 1. Per le finalita' previste dall'art. 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 vengono istituiti, a decorrere dall'anno 1988, alla rubrica n. 23, programma 3.5.1., spese correnti, categoria 1.5., sezione X, i seguenti capitoli: a) il capitolo 8851 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione "Contributo straordinario all'azienda autonoma del turismo della Carnia centrale per le maggiori spese connesse all'attivita' istituzionale" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.800 milioni per l'anno 1988; b) il capitolo 8852 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione "Contributo straordinario all'azienda autonoma del turismo dei Forni Savorgnani per le maggiori spese connesse all'attivita' istituzionale" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l'anno 1988; c) il capitolo 8853 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione "Contributo straordinario all'azienda autonoma del turismo di Grado e Aquileia per le maggiori spese connesse all'attivita' istituzionale" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l'anno 1988; d) il capitolo 8856 (2.1.158.2.10.24) con la denominazione "Contributo straordinario all'azienda autonoma del turismo di Gradisca-Redipuglia per le maggiori spese connesse all'attivita' istituzionale" e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1988.