Art. 5.
                          Norme finanziarie
 
   1.   Per  le  finalita'  previste  dall'art.  1,  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
1987-1989 vengono istituiti, a decorrere dall'anno 1988, alla rubrica
n. 23, programma 3.5.1., spese correnti, categoria 1.5., sezione X, i
seguenti capitoli:
    a)  il  capitolo  8851  (2.1.158.2.10.24)  con  la  denominazione
"Contributo straordinario  all'azienda  autonoma  del  turismo  della
Carnia   centrale   per  le  maggiori  spese  connesse  all'attivita'
istituzionale" e con lo stanziamento, in termini  di  competenza,  di
lire 1.800 milioni per l'anno 1988;
    b)  il  capitolo  8852  (2.1.158.2.10.24)  con  la  denominazione
"Contributo straordinario all'azienda autonoma del turismo dei  Forni
Savorgnani    per    le   maggiori   spese   connesse   all'attivita'
istituzionale" e con lo stanziamento, in termini  di  competenza,  di
lire 700 milioni per l'anno 1988;
    c)  il  capitolo  8853  (2.1.158.2.10.24)  con  la  denominazione
"Contributo straordinario all'azienda autonoma del turismo di Grado e
Aquileia  per le maggiori spese connesse all'attivita' istituzionale"
e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350  milioni
per l'anno 1988;
    d)  il  capitolo  8856  (2.1.158.2.10.24)  con  la  denominazione
"Contributo  straordinario  all'azienda  autonoma  del   turismo   di
Gradisca-Redipuglia  per  le  maggiori  spese  connesse all'attivita'
istituzionale" e con lo stanziamento, in termini  di  competenza,  di
lire 50 milioni per l'anno 1988.