Art. 7.
 
   1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 fanno carico
al cap. 9004 dello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il
cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita'.