Art. 9.
 
   1.  All'onere  complessivo  di  lire  4.000 milioni, in termini di
competenza, previsto dagli articoli 5, 6 e 8, si fa  fronte  mediante
storno  dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 1987-1989 e del bilancio  per  l'anno
1987 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
    a) capitolo 1110 - lire 3.600 milioni per l'anno 1988;
    b) capitolo 8927 - lire 400 milioni per l'anno 1987.
   2.  All'onere  di  lire 400 milioni, in termini di cassa, previsto
dall'art. 8, si fa fronte mediante prelevamento di pari  importo  dal
capitolo  1082  "Fondo  riserva  di  cassa" dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno 1987.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trieste, addi' 14 dicembre 1987
 
                               BIASUTTI