Art. 9. 1. All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, in termini di competenza, previsto dagli articoli 5, 6 e 8, si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 per gli importi a fianco di ciascuno indicati: a) capitolo 1110 - lire 3.600 milioni per l'anno 1988; b) capitolo 8927 - lire 400 milioni per l'anno 1987. 2. All'onere di lire 400 milioni, in termini di cassa, previsto dall'art. 8, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 "Fondo riserva di cassa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, addi' 14 dicembre 1987 BIASUTTI