(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Funzioni di Polizia locale Le funzioni di Polizia locale sono esercitate dalle strutture organizzative del servizio Polizia locale o dai competenti corpi o dal personale preposto degli enti locali territoriali, o dei consorzi di essi, nelle materie loro attribuite o delegate degli enti medesimi. Le medesime strutture od i corpi assicurano inoltre lo svolgimento dei compiti d'istituto nelle materie di competenza regionale allorquando una legge attribuisce loro la vigilanza e l'applicazione delle relative sanzioni. La materia della Polizia locale e' disciplinata da leggi e regolamenti al fine di assicurare l'esercizio delle relative funzioni e l'impiego del personale.