(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 49
 
                         del 9 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Funzioni di Polizia locale
 
   Le  funzioni  di  Polizia  locale  sono esercitate dalle strutture
organizzative del servizio Polizia locale o dai  competenti  corpi  o
dal personale preposto degli enti locali territoriali, o dei consorzi
di  essi,  nelle  materie  loro  attribuite  o  delegate  degli  enti
medesimi.
   Le medesime strutture od i corpi assicurano inoltre lo svolgimento
dei  compiti  d'istituto  nelle  materie  di   competenza   regionale
allorquando  una legge attribuisce loro la vigilanza e l'applicazione
delle relative sanzioni.
   La  materia  della  Polizia  locale  e'  disciplinata  da  leggi e
regolamenti al fine di assicurare l'esercizio delle relative funzioni
e l'impiego del personale.