Art. 12.
                  Assunzioni - Passaggi di qualifica
 
   Le  assunzioni  degli  operatori della Polizia locale avvengono in
base alla normativa presente nel contratto di lavoro vigente.
   L'accesso  alle  qualifiche professionali superiori avviene previa
partecipazione ai vari corsi di formazione professionale, organizzati
dalla Regione o da altri organismi a cio' abilitati oltreche' in base
alla capacita' professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni.
   Gli  enti  locali,  singoli  o  consorziati,  sono  tenuti  a dare
comunicazione alla Regione entro il 30 aprile ed  il  31  ottobre  di
ogni   anno  del  numero  dei  partecipanti  ai  corsi  del  semestre
successivo.
   Gli  enti locali, singoli o consorziati, sentite le organizzazioni
sindacali e nel rispetto delle leggi  di  recepimento  dei  C.C.N.L.,
stabiliscono  nei  propri regolamenti organici le norme per l'accesso
alle  singole  qualifiche,   le   attribuzioni,   i   doveri   e   le
responsabilita',  nonche'  quanto  altro  si  riferisce  ai limiti di
impiego.