Art. 12. Assunzioni - Passaggi di qualifica Le assunzioni degli operatori della Polizia locale avvengono in base alla normativa presente nel contratto di lavoro vigente. L'accesso alle qualifiche professionali superiori avviene previa partecipazione ai vari corsi di formazione professionale, organizzati dalla Regione o da altri organismi a cio' abilitati oltreche' in base alla capacita' professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni. Gli enti locali, singoli o consorziati, sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno del numero dei partecipanti ai corsi del semestre successivo. Gli enti locali, singoli o consorziati, sentite le organizzazioni sindacali e nel rispetto delle leggi di recepimento dei C.C.N.L., stabiliscono nei propri regolamenti organici le norme per l'accesso alle singole qualifiche, le attribuzioni, i doveri e le responsabilita', nonche' quanto altro si riferisce ai limiti di impiego.