Art. 13. Periodo di prova e corso di qualificazione per l'immissione in ruolo Ai fini dell'immissione definitiva in ruolo il superamento degli esami conclusivi dello specifico corso di formazione a cio' predisposto costituisce titolo necessario per la valutazione del periodo di prova secondo la normativa contenuta nel contratto di lavoro vigente. L'impiego del personale nei servizi sul territorio non puo' comunque aver luogo se non dopo il superamento del corso, salvo lo svolgimento dell'attivita' pratica durante i corsi di formazione professionale. Le commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con decreto del presidente della giunta regionale e costituite da: l'assessore regionale alla Polizia locale o suo delegato, con funzioni di presidente, due docenti del corso di cui uno con qualifica di magistrato, un comandante di Polizia municipale od operatore con almeno 15 anni di servizio attivo, un rappresentante dell'A.N.C.I., un rappresentante delle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative.