Art. 13.
              Periodo di prova e corso di qualificazione
                      per l'immissione in ruolo
 
   Ai  fini  dell'immissione definitiva in ruolo il superamento degli
esami  conclusivi  dello  specifico  corso  di  formazione   a   cio'
predisposto  costituisce  titolo  necessario  per  la valutazione del
periodo di prova secondo la  normativa  contenuta  nel  contratto  di
lavoro vigente.
   L'impiego  del  personale  nei  servizi  sul  territorio  non puo'
comunque aver luogo se non dopo il superamento del  corso,  salvo  lo
svolgimento  dell'attivita'  pratica  durante  i  corsi di formazione
professionale.
   Le commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con decreto
del presidente della giunta regionale e  costituite  da:  l'assessore
regionale  alla  Polizia  locale  o  suo  delegato,  con  funzioni di
presidente, due docenti  del  corso  di  cui  uno  con  qualifica  di
magistrato,  un  comandante  di  Polizia  municipale od operatore con
almeno 15 anni di servizio attivo, un  rappresentante  dell'A.N.C.I.,
un   rappresentante  delle  organizzazioni  sindacali  del  personale
maggiormente rappresentative.