Art. 14.
       Corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale
 
   La  regione  Piemonte,  tenuto  conto  delle  esigenze  degli enti
locali, direttamente o tramite organismi abilitati,  istituisce,  per
gli  operatori  della  Polizia  locale, corsi di aggiornamento e, per
coloro che sono inquadrati in livelli funzionali superiori, corsi  di
specifica qualificazione professionale.
   Alla  fine  dei  corsi,  di  cui  al  presente articolo, a seguito
dell'esame  finale   verra'   rilasciato   apposito   attestato   che
costituira'   requisito   necessario   per  la  valutazione  ai  fini
dell'avanzamento e progressione nella carriera.
   La  commissione  esaminatrice  verra'  costituita con le modalita'
dell'art. 13, terzo comma, della presente legge.