Art. 14. Corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale La regione Piemonte, tenuto conto delle esigenze degli enti locali, direttamente o tramite organismi abilitati, istituisce, per gli operatori della Polizia locale, corsi di aggiornamento e, per coloro che sono inquadrati in livelli funzionali superiori, corsi di specifica qualificazione professionale. Alla fine dei corsi, di cui al presente articolo, a seguito dell'esame finale verra' rilasciato apposito attestato che costituira' requisito necessario per la valutazione ai fini dell'avanzamento e progressione nella carriera. La commissione esaminatrice verra' costituita con le modalita' dell'art. 13, terzo comma, della presente legge.