Art. 16. Commissione tecnica per la Polizia locale La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione nomina una commissione tecnica per la Polizia locale, composta da: l'assessore regionale alla Polizia locale, che la presiede, o dal responsabile del servizio competente; sei esperti in materia di Polizia locale, di cui tre scelti tra i comandanti della Polizia municipale dei comuni piemontesi; tre rappresentanti degli enti locali, designati rispettivamente da A.N.C.I., U.P.I. ed U.N.C.E.M.; tre rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. La commissione ha il compito di: suggerire studi sui problemi relativi alla Polizia locale urbana e rurale; formulare proposte per la formazione, l'aggiornamento e l'approfondita qualificazione professionale per gli addetti; promuovere la standardizzazione delle uniformi, dei gradi e delle attrezzature ed il rinnovamento degli strumenti operativi; promuovere l'aggiornamento degli adempimenti procedurali della Polizia locale; individuare opportune modalita' per incontri, scambi con altre realta' nazionali ed europee nell'ambito della Polizia locale. Ai membri della commissione esterni all'amministrazione regionale verra' corrisposto, per la partecipazione alle sedute, il gettone di presenza dell'importo previsto dalla legge regionale n. 33/76. La segreteria dei lavori della commissione e' svolta dai funzionari dei competenti uffici regionali.