Art. 16.
              Commissione tecnica per la Polizia locale
 
   La  giunta  regionale,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  con   propria   deliberazione   nomina   una
commissione tecnica per la Polizia locale, composta da:
    l'assessore regionale alla Polizia locale, che la presiede, o dal
responsabile del servizio competente;
    sei esperti in materia di Polizia locale, di cui tre scelti tra i
comandanti della Polizia municipale dei comuni piemontesi;
    tre  rappresentanti  degli enti locali, designati rispettivamente
da A.N.C.I., U.P.I. ed U.N.C.E.M.;
    tre   rappresentanti  sindacali  designati  dalle  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
   La commissione ha il compito di:
    suggerire  studi sui problemi relativi alla Polizia locale urbana
e rurale;
    formulare   proposte   per   la   formazione,  l'aggiornamento  e
l'approfondita qualificazione professionale per gli addetti;
    promuovere la standardizzazione delle uniformi, dei gradi e delle
attrezzature ed il rinnovamento degli strumenti operativi;
    promuovere  l'aggiornamento  degli  adempimenti procedurali della
Polizia locale;
    individuare  opportune  modalita'  per incontri, scambi con altre
realta' nazionali ed europee nell'ambito della Polizia locale.
   Ai  membri della commissione esterni all'amministrazione regionale
verra' corrisposto, per la partecipazione alle sedute, il gettone  di
presenza dell'importo previsto dalla legge regionale n. 33/76.
   La   segreteria   dei  lavori  della  commissione  e'  svolta  dai
funzionari dei competenti uffici regionali.