Art. 17. Uniformita' delle attrezzature - Divise Il consiglio regionale, su proposta della commissione tecnica di cui all'art. 16 e sentite le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori, definisce con apposita legge le attrezzature ed i mezzi tecnici di cui i servizi di Polizia locale debbono essere dotati; definisce il tipo, i colori ed il modello di tutti i capi della divisa, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari. La giunta regionale stabilira' i tempi e le norme di attuazione.