Art. 17.
               Uniformita' delle attrezzature - Divise
 
   Il  consiglio  regionale, su proposta della commissione tecnica di
cui all'art. 16 e sentite le rappresentanze degli enti  locali  e  le
organizzazioni    maggiormente   rappresentative   degli   operatori,
definisce con apposita legge le attrezzature ed i  mezzi  tecnici  di
cui  i  servizi di Polizia locale debbono essere dotati; definisce il
tipo, i colori ed il modello  di  tutti  i  capi  della  divisa,  nel
rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari.
   La giunta regionale stabilira' i tempi e le norme di attuazione.