Art. 19. Norma finanziaria L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato per l'anno 1987 in L. 150.000.000, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo in termini di competenze e di cassa dello stanziamento del cap. 12800 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987, e l'istituzione nello stato di previsione stesso di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per lo svolgimento delle funzioni in materia di Polizia locale" e lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 1988 e successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.