Art. 19.
                          Norma finanziaria
 
   L'onere   derivante  dall'applicazione  della  presente  legge  e'
valutato per l'anno 1987 in L. 150.000.000, cui si fa fronte mediante
riduzione  di  pari importo in termini di competenze e di cassa dello
stanziamento del cap. 12800 dello stato di previsione della spesa del
bilancio  di  previsione per l'anno finanziario 1987, e l'istituzione
nello stato di previsione stesso di apposito capitolo con la seguente
denominazione: "Spese per lo svolgimento delle funzioni in materia di
Polizia locale" e lo stanziamento di L.  150.000.000  in  termini  di
competenza e di cassa.
   Agli  oneri relativi agli esercizi finanziari 1988 e successivi si
provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
   Il  presidente  della giunta regionale e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.