Art. 2.
              Collaborazione tra enti locali e consorzi
 
   La  regione Piemonte promuove le opportune forme associative tra i
comuni, anche attraverso il loro  consorziamento  per  i  servizi  di
Polizia  locale,  secondo  esigenze  di economicita' e di efficienza,
negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dai comuni interessati.
   La  costituzione  dei  consorzi  e'  volontaria  e,  allorquando i
consorzi medesimi siano stati costituiti, la competenza funzionale e'
riservata  per  i  rispettivi  territori agli organi dei singoli enti
consorziati.