Art. 2. Collaborazione tra enti locali e consorzi La regione Piemonte promuove le opportune forme associative tra i comuni, anche attraverso il loro consorziamento per i servizi di Polizia locale, secondo esigenze di economicita' e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dai comuni interessati. La costituzione dei consorzi e' volontaria e, allorquando i consorzi medesimi siano stati costituiti, la competenza funzionale e' riservata per i rispettivi territori agli organi dei singoli enti consorziati.